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NewsFood.com: l’Antitrust avvia due istruttorie contro ordini professionali

Ogni tanto (anche se raramente) anche l’Antitrust (Agenzia Garante della Concorrenza e del Mercato, Agcm) fa il proprio dovere e cerca d’arginare lo strapotere e l’arroganza antidemocratica degli ordini professionali.

Ecco una piccola buona notizia: l’Antitrust ha aperto due istruttorie, ossia due procedimenti di raccolta dei dati relativi alla presunta irregolarita’ avvenuta, nei confronti rispettivamente dell’Ordine dei Geologi e dell’Ordine degli Psicologi.

L’accusa? A quanto pare i due albi avrebbero uniformato i loro prezzi per guadagnare piu’ soldi e quindi uccidere la concorrenza e il diritto per i cittadini di scegliere il professionista che costa meno.

Ce ne parle NewsFood.com:

Nei confronti dell’ordine dei geologi e dell’ordine degli psicologi

Ordini professionali, l’Antitrust avvia due istruttorie per possibili intese restrittive della concorrenza
I codici deontologici potrebbero aver reso vincolanto le tariffe decise dagli Ordini uniformando i prezzi delle prestazioni professionali

© AGCM.it - 29/05/2009

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha deciso di avviare due distinte istruttorie nei confronti del Consiglio Nazionale dei Geologi e del Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi, per accertare se, attraverso le disposizioni contenute nei Codici deontologici tese ad uniformare il prezzo delle prestazioni professionali, abbiano violato le norme a tutela della concorrenza.

Le istruttorie, avviate anche alla luce della recente indagine conoscitiva dell’Antitrust sullo stato del recepimento dei principi di concorrenza nei servizi professionali, dovranno valutare se le disposizioni deontologiche, attraverso il rinvio alle tariffe professionali come parametro del decoro nella determinazione del compenso, rafforzato dallo strumento sanzionatorio, costituiscano intese restrittive della concorrenza.

In particolare:

IL CODICE DEONTOLOGICO DEI GEOLOGI prevede, nella versione vigente approvata nel dicembre 2006, per quanto riguarda la determinazione del compenso professionale, che “la tariffa professionale determinativa soltanto dei minimi compensativi dell’attività professionale del geologo esercitata nelle varie forme, costituisce legittimo elemento di riferimento ai fini della tutela della dignità professionale del singolo geologo e della categoria, nonché della qualità delle prestazioni, fino all’emanazione di nuova tariffa articolata in parametri superiori ai minimi”. L’art. 18 sancisce inoltre che, “a garanzia della qualità delle prestazioni ed ai sensi dell’art. 2233, comma 2, Codice Civile il geologo che esercita attività professionale nelle varie forme – individuale, societaria o associata – deve sempre commisurare la propria parcella all’importanza della prestazione ed al decoro professionale. L’Ordine vigila sull’osservanza dell’art. 2233, comma 2, c.c. che costituisce obbligo deontologico la cui violazione determina l’instaurazione di procedimento disciplinare”.

IL CODICE DEONTOLOGICO DEGLI PSICOLOGI dispone che, nella fase iniziale del rapporto con l’utente, lo psicologo pattuisce “quanto attiene al compenso professionale. In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all’importanza dell’opera e al decoro della professione”. Il testo unico della tariffa professionale degli psicologi, allegato al codice, rappresenta il parametro per la valutazione della misura del compenso richiesto. Lo stesso codice prevede che l’inosservanza dei precetti stabiliti e ogni azione od omissione comunque contrarie al decoro, alla dignità ed al corretto esercizio della professione, sono punite secondo le procedure stabilite dal Regolamento disciplinare.

Secondo l’Autorità, con le disposizioni dei due Codici citate, potrebbero reintrodursi nell’ordinamento minimi tariffari di fatto inderogabili contrariamente a quanto stabilito dalla legge.

http://www.newsfood.com/q/7c7dc19f/ordini-professionali-lantitrust-avvia-due-istruttorie-per-possibili-intese-restrittive-della-concorrenza/

Antitrust: gli ordini professionali non rispettano il decreto Bersani

Nuovo intervento dell’Antitrust  – Agcom sul comportamento scorretto degli ordini professionali. Lo ribadiamo ora e per sempre: gli ordini professionali sono un disgrazia per la societa’ e vanno aboliti!

Autorità Antitrust, la casta degli ordini professionali

“La maggior parte degli Ordini sta resistendo ai principi di liberalizzazione introdotti dalla legge Bersani”.
Così l’Antitrust si esprime in merito all’indagine conoscitiva riguardante il settore degli ordini professionali chiusa il 21 marzo scorso.

L’indagine è stata avviata a gennaio 2007 e la conclusione sembra impietosa circa l’effettivo recepimento da parte delle “caste professionali” dei principi ispiratori della legge Bersani in materia di concorrenza e competitività nell’esercizio delle libere professioni.

Gli Ordini, a cominciare da quello dei giornalisti e per finire con quello dei notai, non mostrano alcun interesse ad adeguarsi ad una legge che seppur imprecisa in alcuni punti, in quanto potrebbe essere fraintesa dal testo del decreto attuativo, è diretta a dare la possibilità a giovani qualunque di poter aspirare a svolgere una professione senza avere per forza “l’aiutino” di papà.

Un nuovo notaio è figlio di un vecchio notaio, un nuovo farmacista è figlio di un vecchio farmacista, un nuovo commercialista è figlio di un vecchio commercialista, e via di seguito.

Per questo l’Antitrust auspica nel comunicato stampa diffuso il 21 marzo:

* l’abolizione delle tariffe minime o fisse
* l’abrogazione del potere di verifica della trasparenza e veridicità della pubblicità esercitabile dagli ordini
* l’istituzione di lauree abilitanti
* lo svolgimento del tirocinio durante il corso di studio
* la presenza di soggetti terzi negli organi di governo degli ordini

Si tratta di provvedimenti fortemente contrastati: se attuati gli ordini perderebbero il loro potere familistico, consolidato nel corso degli ultimi cinquant’anni.

L’abolizione delle tariffe minime permetterebbe a giovani laureati, che si ritengono comunque bravi, di iniziare a farsi conoscere applicando delle tariffe più convenienti per gli utenti: se pago la stessa cifra per le consulenze del mio commercialista o ad un altro perchè cambiare?

Il potere degli Ordini di verifica della pubblicità non permette ai giovani che intraprendono una carriera notarile, medica, legale etc. di farsi conoscere.

Infine consentire lo svolgimento del famigerato tirocinio durante il corso di studio toglierebbe alla casta la manovalanza di cui si avvale sfruttando giovani neolaureati ai quali è imposto il praticantato per poter accedere all’esame di ammissione all’ordine, per poter esercitare la professione.

A tutti dovrebbe essere data la possibilità di esercitare un lavoro che piace e non solo a quei “bravi” figli di papà il cui futuro è già prospero dalla nascita per il solo fatto che ci sono delle corporazioni chiuse che hanno solo il fine di mantenere lo status quo.

I vantaggi e gli effetti positivi su tutta l’economia, nel caso in cui qualche “disinteressato” politico dovesse recepire in un disegno di legge le direttive dell’Antitrust, si potrebbero calcolare nell’ordine di parecchi miliardi di euro: quale riduzione di spesa per coloro che si avvalgono di consulenze specialistiche e aumento del tasso di occupazione per coloro i quali, terminata l’università, volessero mettere in pratica ciò che hanno imparato con tanti sacrifici.

Liberalizzare!

E’ questo che ci sentiamo ripetere da quindici anni: liberalizzare il settore dei trasporti, liberalizzare le telecomunicazioni, liberalizzare i servizi di pubblica utilità, liberalizzare l’acqua.

Liberalizzare significa “rendere conforme ai principi del liberismo, eliminando gli ostacoli che impediscono il libero scambio”.

Privatizzare significa invece “trasferire a proprietà privata ciò che invece è riservato a proprietà pubblica”.

L’accusa di tutti coloro i quali si oppongono al concetto di privatizzare è quella di mettere nelle mani di pochi gli interessi della collettività, snaturando lo stesso concetto di Stato.

Il Diritto stesso non è altro che l’insieme delle norme, dei regolamenti, degli atti amministrativi posti all’interno di una comunità che si erge a Stato, al fine di assicurare la pacifica convivenza.

I diritti oggettivi sono oggi subordinati a quelli soggettivi, che mai coincidono con gli interessi della collettività, come l’infima cultura politica di questi ultimi quindici anni ci vuole far credere.

D’altronde lo stesso Parlamento non è altro che l’espressione di Ordini di casta: basta guardare le professioni di appartenenza dei nostri legislatori.

http://www.agoravox.it/Autorita-Antitrust-la-casta-degli.html

All’Ordine non piace la concorrenza


Nuovo bellissimo articolo di Daniela Marchesi pubblicato da e su LaVoce.info sugli ordini professionali.

PERCHÉ ALL’ORDINE NON PIACE LA CONCORRENZA

di Daniela Marchesi 07.04.2009

A più di due anni dal decreto Bersani, i servizi professionali appaiono ancora assai poco concorrenziali. La riforma è stata sostanzialmente annullata dall’azione degli ordini, che hanno utilizzato i codici deontologici per ridurre al minimo i cambiamenti, soprattutto sulla disciplina delle tariffe e la pubblicità. Ma mettere all’indice i minimi tariffari ha un valore più simbolico che di sostanza. In ambito legale, la regola da smantellare è quella che determina l’onorario degli avvocati secondo il numero degli atti svolti. Per passare alla parcella a forfait.

L’indagine conoscitiva dell’Autorità per la concorrenza sulla liberalizzazione degli ordini professionali ripropone la questione della mancanza di concorrenza nel mercato dei servizi professionali. E in modo particolare in quello dei servizi legali.

LA SCAPPATOIA DEL CODICE DEONTOLOGICO

L’indagine conoscitiva analizza i codici deontologici adottati dai principali ordini professionali: la maggioranza contiene disposizioni in materia di compensi, di attività pubblicitaria e di organizzazione societaria dell’attività professionale che risultano ingiustificatamente restrittive della concorrenza. Il risultato generale è che a due anni e mezzo dal decreto Bersani, il settore appare ancora assai poco concorrenziale e gli effetti della riforma sono stati sostanzialmente annullati dall’azione degli ordini, che soprattutto attraverso i codici deontologici, hanno ampiamente utilizzato gli spazi concessi dalla legge per ridurre all’indispensabile i cambiamenti, specialmente riguardo la disciplina delle tariffe minime e fisse e la pubblicità.
Fra tutte le politiche attuate dai diversi ordini in conseguenza del decreto Bersani, l’Autorità ritiene che richiedano maggiore attenzione quelle intraprese dal Consiglio nazionale forense, sia per la decisa resistenza al cambiamento, sia “in quanto proveniente da professionisti del settore legale e quindi idonea a rappresentare una guida per gli appartenenti alle altre categorie professionali”.
In particolare, i punti principali su cui l’Autorità propone di intervenire sono l’eliminazione delle tariffe minime e l’apertura alla pubblicità.
Come prevedeva il decreto Bersani nella formula originaria, prima degli ammorbidimenti introdotti in sede di conversione in legge, nuove modifiche normative dovrebbero rendere automatica l’abrogazione di qualsiasi disposizione legislativa e regolamentare che stabilisca tariffe minime o fisse e non solo di quelle che tali tariffe rendano obbligatorie. L’idea sottostante è che se tali tariffe restano anche solo a scopo orientativo, lo sviluppo di una reale concorrenza sui prezzi non può svilupparsi: l’esistenza di una griglia di tariffe di riferimento fa da regola sia nella definizione degli onorari in sede di computo delle spese in sede giudiziaria, sia nelle decisioni relative alla concessione del parere di congruità della parcella, che gli ordini sono chiamati a emettere quando sorgano questioni, anche tra cliente e professionista, sull’ammontare del compenso da liquidare. Di conseguenza, indirettamente tutto il mercato finisce per rimanere ancorato a tali prezzi di riferimento.
Si dovrebbero sottrarre agli ordini i poteri di controllo, ossia di verifica della trasparenza e veridicità, sull’attività di pubblicità svolta dai professionisti, previsti dal decreto Bersani. Dall’indagine svolta dall’Autorità sui diversi codici deontologici emerge infatti che, per via di tale potere, sono state imposte serie limitazioni all’attività della pubblicità.

MEGLIO IL FORFAIT

L’obiettivo comune di tali proposte è di promuovere una concorrenza virtuosa che di fatto renda i prezzi segnali di qualità anche in questo settore, eliminando rendite e opacità.
In realtà, mettere all’indice i minimi tariffari ha un valore più simbolico che di sostanza. Certamente, i minimi tariffari sono inutilmente coercitivi, e sono assolutamente inidonei a svolgere un ruolo di difesa dell’interesse del cliente da inettitudini professionali: fornire questa garanzia dovrebbe invece essere compito e ruolo degli ordini.
I minimi sono però tutto sommato innocui rispetto alle distorsioni del mercato dei servizi legali. Se l’obiettivoè rendere i prezzi dei servizi professionali segnali di qualità, la regola da smantellare è piuttosto quella che governa la formula di determinazione dell’onorario degli avvocati e di alcune aree di attività di altre professioni, ossia le tariffe a prestazione. Una sorta di compenso a cottimo che fa corrispondere un prezzo a ogni atto del professionista: tanto più è elevato il numero di attività svolte, tanto più alta è la parcella. Le tariffe riguardano infatti solo i singoli atti e prestazioni che l’avvocato svolge, ma il loro numero può, per uno stesso caso, variare molto a seconda della strategia processuale scelta dal legale. Si può arrivare al paradosso per cui la parcella presentata dall’avvocato che pratica prezzi inferiori ai minimi sia più alta di quella di un altro che invece non fa sconti, ma sceglie una strategia processuale più snella e magari anche più efficace. In altri termini, a che servono pubblicità e assenza di limiti al ribasso delle tariffe se poi non si può sapere in anticipo il costo complessivo del servizio, e perciò non si è in grado di confrontare le offerte di due diversi professionisti né farsi un’idea del rapporto qualità prezzo?
Anche se si consentisse al singolo avvocato di praticare prezzi inferiori agli attuali minimi, che peraltro oggi non sono alti, e se pure contemporaneamente gli si consentisse di pubblicizzare questa sua scelta, il potenziale cliente non sarebbe comunque messo in grado di scegliere se conviene rivolgersi a questo piuttosto che a un altro professionista. Non sarebbe nemmeno messo in condizione di capire se entrare in causa gli conviene oppure no: se la parcella dipende da quanto si complicherà la contesa, un preventivo di spesa non è possibile. Il risultato in termini di concorrenza sarebbe deludente.
Inoltre, per il cliente, il fatto che un avvocato abbia svolto la causa con un gran numero di attività non è affatto garanzia di un servizio migliore, poiché questa formula incentiva comportamenti distorti: tanto più l’avvocato è abile e riesce a ridurre al minimo la contesa, tanto meno viene pagato, l’incentivo di comportamento è quello di complicare la dinamica delle contese. O quanto meno non è quello di semplificarle. In Italia, in proporzione, costa meno affrontare una causa di grande valore che una di valore modesto: da dati della Commissione Ue emerge che una causa civile quattro volte più piccola comporta costi di difesa, in proporzione al valore della causa, quattro volte maggiori. In Germania, dove gli onorari sono determinati a forfait, questa sproporzione si riduce della metà. Ciò significa che in Italia una causa civile di modesta importanza si svolge con un grado di complicazione, di lavoro professionale e impiego di risorse pubbliche vicino a quello di una causa in cui sono in gioco somme rilevanti.
E questa è la conseguenza di una formula economicamente irrazionale di determinazione delle parcelle che, oltre a dare luogo a opacità, concorre non poco alla congestione della giustizia. Se gli onorari sono a forfait, i preventivi di spesa sono possibili, così come i confronti tra le offerte di vari professionisti. In questo modo, i prezzi diventano segnali di qualità. E l’avvocato non ha incentivo ad assecondare tattiche dilatorie, né tanto meno a rendere il fascicolo più carico dello stretto necessario, perché comunque sia il compenso resta inalterato. Imporre parcelle di importo anche non completamente libero, ma forfettario, risolverebbe i problemi di concorrenza nel mercato dei servizi legali. E alleggerirebbe non poco anche la congestione della giustizia civile. Sarebbe una riforma a costo zero con vantaggi economici notevoli.

http://www.lavoce.info/articoli/pagina1001047.html


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