
Interessante articolo di Pietro Ichino sulla controriforma Alfano, pubblicato da LaVoce.info
LIBERE PROFESSIONI IN LIBERTÀ VIGILATA
Blog per l’abolizione della schiavitu’ moderna e per liberta’ di scelta nel mondo del lavoro

Interessante articolo di Pietro Ichino sulla controriforma Alfano, pubblicato da LaVoce.info
LIBERE PROFESSIONI IN LIBERTÀ VIGILATA
di Ilaria Masiero e Michele Polo 20.11.2009


ASIMMETRIE, SELEZIONI AVVERSE E AZZARDI MORALI
Chiedereste mai a un oste sconosciuto di servirvi liberamente l’etichetta e la quantità di vino che ritiene opportune? Ebbene, questo è ciò che accade di norma nei mercati dei servizi professionali: se consultiamo l’odontoiatra per un mal di denti, ci aspettiamo che sia egli stesso a formulare una diagnosi e quindi a intervenire come meglio crede.
Una volta ricevuto il servizio, poi, non siamo del tutto in grado di giudicare l’operato del professionista: se il dentista rimuove il dente malato, il dolore passa. Ma siamo sicuri che non esistessero terapie meno drastiche – o meno care?
In sostanza, l’asimmetria informativa regna sovrana nei mercati dei servizi professionali: i consumatori non sono in grado né di valutare i propri bisogni, né di giudicare la qualità di un professionista, neppure in seguito alla fornitura del servizio. Gli economisti hanno coniato il termine di credence goods per riferirsi a queste situazioni, da cui derivano due problemi principali.
In primo luogo, il professionista potrebbe non avere le competenze e l’aggiornamento necessari per svolgere la propria mansione, un problema noto in economia come selezione avversa. A questo primo aspetto si somma il fatto che il professionista potrebbe svolgere la propria prestazione senza la dovuta cura, attenzione e dedizione agli interessi del cliente, quella che viene definita una situazione di azzardo morale.
A questi problemi è stata data una risposta di natura regolamentare. In particolare, sono stati fissati dei requisiti per l’esercizio della professione (accesso agli albi) per controllare la qualità di quanti svolgono i servizi professionali, e sono state previste forme di verifica delle condotte seguite nell’esercizio della professione. Tale regolamentazione emana principalmente da due soggetti: il legislatore nazionale e gli ordini professionali. Questi ultimi sono enti di diritto pubblico, istituiti dallo Stato per svolgere funzioni regolamentari e di sorveglianza, e formati dai professionisti stessi.
AUTO-REGOLAMENTAZIONE
Se guardiamo alla situazione italiana, la funzione auto-regolamentare è stata interpretata in maniera piuttosto ampia dagli ordini, tanto che le norme di condotta contenute nei codici deontologici, spesso più stringenti rispetto a quanto previsto dalle norme statali e giustificate con la presunta necessità di assicurare un “decoro professionale”, regolano non solo i problemi informativi sopra richiamati, ma anche il comportamento economico dei professionisti, con effetti assai negativi sul livello di concorrenza. Per esempio, i codici generalmente trattano di tariffe minime non derogabili, impongono divieti estremamente stringenti in materia di pubblicità e stabiliscono vincoli sulle forme organizzative utilizzabili dai professionisti.
Molte di queste restrizioni sono state abolite con la riforma Bersani, demandando agli ordini la riforma dei codici in coerenza con le nuove norme, riforma che tuttavia è raramente avvenuta. Per esempio, diversi ordini continuano a imporre vincoli significativi in materia di pubblicità, aboliti dalla riforma nonché dalla direttiva europea 2006/123/EC, e rimandano indirettamente alla necessità di osservare le tariffe minime, non più obbligatorie a norma di legge.
In conclusione, i mercati dei servizi professionali in Italia sono caratterizzati da un massiccio livello di auto-regolamentazione, di cui lo Stato stesso sembra aver perso il controllo, secondo criteri ormai lontani dalle motivazioni di garanzia della qualità e della condotta professionali e dettati piuttosto da interessi economici di categoria.
Si osservano quindi nei mercati dei servizi professionali molte delle distorsioni che ci aspettiamo in condizioni di debole concorrenza, come sottolineato nei documenti dell’Antitrust italiano e della Commissione europea: un numero eccessivo di imprese con forme organizzative inefficienti e spesso troppo piccole, una scarsa trasparenza del mercato sui già richiamati problemi informativi di qualità e prestazione. A complemento delle importanti riflessioni di Di Vico sull’impatto della crisi possiamo suggerire come settori con queste caratteristiche siano particolarmente vulnerabili di fronte alla congiuntura economica attuale.
ITALIA E GRAN BRETAGNA
Ci sembra istruttivo delineare un confronto tra Italia e Gran Bretagna per quel che riguarda la composizione, i poteri e le aree di intervento auto-regolamentare degli ordini. Ci concentreremo a titolo esemplificativo sugli ordini dei medici.
In Gran Bretagna, il General Medical Council riveste un ruolo molto simile a quello degli ordini dei medici in Italia. Il Gmc, infatti, è istituito per legge con il compito di garantire il mantenimento di un livello qualitativo adeguato nei servizi medici, attraverso l’imposizione di norme regolamentari e l’esercizio del potere disciplinare. Inoltre, entrambi gli enti svolgono nei rispettivi paesi la funzione di compilare e tenere aggiornato l’albo dei medici, ossia il pubblico registro di coloro che possono legalmente esercitare la professione. Per iscriversi all’albo è necessario possedere determinati requisiti regolamentari, tra cui la laurea in medicina, il tirocinio e, in Italia, il superamento dell’esame di Stato, che vengono verificati dal Gmc in Gran Bretagna e dagli ordini in Italia, a garanzia la qualità della formazione del professionista.
Confrontiamo in primo luogo la composizione degli ordini e del Gmc. Senza scendere nei dettagli, in Italia ogni medico è membro del proprio ordine provinciale di riferimento e ne elegge i rappresentanti, che si riuniscono nella federazione nazionale, un’organizzazione-ombrello responsabile, tra le altre cose, della stesura del codice deontologico. L’organizzazione del Gmc è completamente diversa. In primo luogo, possiede una struttura centralizzata, e non capillare sul territorio. Quanto alla composizione, ne fanno parte solo ventiquattro membri, di cui dodici medici e dodici “laici”, tutti nominati da un’apposita commissione indipendente, che rende conto al ministero della Salute. Pertanto solo dodici medici partecipano all’emanazione dei regolamenti, tra cui quelli relativi alle norme di condotta (Good Medical Practice). Dunque, in Italia la membership degli ordini non si discosta da quella di un sindacato eccezionalmente rappresentativo, e ciò spiega facilmente perché il codice finisca per regolare materie tipicamente economiche secondo una logica di categoria. D’altra parte, l’esempio britannico è decisamente più lineare: la situazione di parità numerica tra membri laici e non garantisce, almeno teoricamente, che il Gmc non si faccia portavoce unicamente degli interessi di categoria dei medici.
Consideriamo ora i poteri disciplinari. Sia negli ordini sia nel Gmc specifiche commissioni interne giudicano i casi di non ottemperanza con le norme di condotta. Anche le pene possibili sono le medesime: dall’ammonizione alla radiazione dall’albo. Tuttavia, esiste una differenza poco rassicurante tra l’esperienza britannica e quella italiana: mentre nel primo caso gli esiti dei procedimenti sono liberamente consultabili on-line, nel secondo solo i medici vi hanno accesso.
Infine, spostiamo lo sguardo sulle norme auto-regolamentari imposte dal codice deontologico e dal Good Medical Practice. Il primo tende a governare anche la condotta economica dei professionisti, facendo frequente ricorso al principio del decoro professionale per giustificare l’introduzione di vincoli e controlli sulla fissazione delle tariffe, l’attività pubblicitaria e la forma organizzativa. Tali argomenti sono del tutto estranei al Good Medical Practice, il quale, in generale, non contiene norme attinenti la sfera economica dell’attività professionale.
Ancora una volta, in materia di concorrenza la Gran Bretagna ci dà una lezione.

Nuovo bellissimo articolo di Daniela Marchesi pubblicato da e su LaVoce.info sugli ordini professionali.
di Daniela Marchesi 07.04.2009
A più di due anni dal decreto Bersani, i servizi professionali appaiono ancora assai poco concorrenziali. La riforma è stata sostanzialmente annullata dall’azione degli ordini, che hanno utilizzato i codici deontologici per ridurre al minimo i cambiamenti, soprattutto sulla disciplina delle tariffe e la pubblicità. Ma mettere all’indice i minimi tariffari ha un valore più simbolico che di sostanza. In ambito legale, la regola da smantellare è quella che determina l’onorario degli avvocati secondo il numero degli atti svolti. Per passare alla parcella a forfait.
L’indagine conoscitiva dell’Autorità per la concorrenza sulla liberalizzazione degli ordini professionali ripropone la questione della mancanza di concorrenza nel mercato dei servizi professionali. E in modo particolare in quello dei servizi legali.
LA SCAPPATOIA DEL CODICE DEONTOLOGICO
L’indagine conoscitiva analizza i codici deontologici adottati dai principali ordini professionali: la maggioranza contiene disposizioni in materia di compensi, di attività pubblicitaria e di organizzazione societaria dell’attività professionale che risultano ingiustificatamente restrittive della concorrenza. Il risultato generale è che a due anni e mezzo dal decreto Bersani, il settore appare ancora assai poco concorrenziale e gli effetti della riforma sono stati sostanzialmente annullati dall’azione degli ordini, che soprattutto attraverso i codici deontologici, hanno ampiamente utilizzato gli spazi concessi dalla legge per ridurre all’indispensabile i cambiamenti, specialmente riguardo la disciplina delle tariffe minime e fisse e la pubblicità.
Fra tutte le politiche attuate dai diversi ordini in conseguenza del decreto Bersani, l’Autorità ritiene che richiedano maggiore attenzione quelle intraprese dal Consiglio nazionale forense, sia per la decisa resistenza al cambiamento, sia “in quanto proveniente da professionisti del settore legale e quindi idonea a rappresentare una guida per gli appartenenti alle altre categorie professionali”.
In particolare, i punti principali su cui l’Autorità propone di intervenire sono l’eliminazione delle tariffe minime e l’apertura alla pubblicità.
Come prevedeva il decreto Bersani nella formula originaria, prima degli ammorbidimenti introdotti in sede di conversione in legge, nuove modifiche normative dovrebbero rendere automatica l’abrogazione di qualsiasi disposizione legislativa e regolamentare che stabilisca tariffe minime o fisse e non solo di quelle che tali tariffe rendano obbligatorie. L’idea sottostante è che se tali tariffe restano anche solo a scopo orientativo, lo sviluppo di una reale concorrenza sui prezzi non può svilupparsi: l’esistenza di una griglia di tariffe di riferimento fa da regola sia nella definizione degli onorari in sede di computo delle spese in sede giudiziaria, sia nelle decisioni relative alla concessione del parere di congruità della parcella, che gli ordini sono chiamati a emettere quando sorgano questioni, anche tra cliente e professionista, sull’ammontare del compenso da liquidare. Di conseguenza, indirettamente tutto il mercato finisce per rimanere ancorato a tali prezzi di riferimento.
Si dovrebbero sottrarre agli ordini i poteri di controllo, ossia di verifica della trasparenza e veridicità, sull’attività di pubblicità svolta dai professionisti, previsti dal decreto Bersani. Dall’indagine svolta dall’Autorità sui diversi codici deontologici emerge infatti che, per via di tale potere, sono state imposte serie limitazioni all’attività della pubblicità.
MEGLIO IL FORFAIT
L’obiettivo comune di tali proposte è di promuovere una concorrenza virtuosa che di fatto renda i prezzi segnali di qualità anche in questo settore, eliminando rendite e opacità.
In realtà, mettere all’indice i minimi tariffari ha un valore più simbolico che di sostanza. Certamente, i minimi tariffari sono inutilmente coercitivi, e sono assolutamente inidonei a svolgere un ruolo di difesa dell’interesse del cliente da inettitudini professionali: fornire questa garanzia dovrebbe invece essere compito e ruolo degli ordini.
I minimi sono però tutto sommato innocui rispetto alle distorsioni del mercato dei servizi legali. Se l’obiettivoè rendere i prezzi dei servizi professionali segnali di qualità, la regola da smantellare è piuttosto quella che governa la formula di determinazione dell’onorario degli avvocati e di alcune aree di attività di altre professioni, ossia le tariffe a prestazione. Una sorta di compenso a cottimo che fa corrispondere un prezzo a ogni atto del professionista: tanto più è elevato il numero di attività svolte, tanto più alta è la parcella. Le tariffe riguardano infatti solo i singoli atti e prestazioni che l’avvocato svolge, ma il loro numero può, per uno stesso caso, variare molto a seconda della strategia processuale scelta dal legale. Si può arrivare al paradosso per cui la parcella presentata dall’avvocato che pratica prezzi inferiori ai minimi sia più alta di quella di un altro che invece non fa sconti, ma sceglie una strategia processuale più snella e magari anche più efficace. In altri termini, a che servono pubblicità e assenza di limiti al ribasso delle tariffe se poi non si può sapere in anticipo il costo complessivo del servizio, e perciò non si è in grado di confrontare le offerte di due diversi professionisti né farsi un’idea del rapporto qualità prezzo?
Anche se si consentisse al singolo avvocato di praticare prezzi inferiori agli attuali minimi, che peraltro oggi non sono alti, e se pure contemporaneamente gli si consentisse di pubblicizzare questa sua scelta, il potenziale cliente non sarebbe comunque messo in grado di scegliere se conviene rivolgersi a questo piuttosto che a un altro professionista. Non sarebbe nemmeno messo in condizione di capire se entrare in causa gli conviene oppure no: se la parcella dipende da quanto si complicherà la contesa, un preventivo di spesa non è possibile. Il risultato in termini di concorrenza sarebbe deludente.
Inoltre, per il cliente, il fatto che un avvocato abbia svolto la causa con un gran numero di attività non è affatto garanzia di un servizio migliore, poiché questa formula incentiva comportamenti distorti: tanto più l’avvocato è abile e riesce a ridurre al minimo la contesa, tanto meno viene pagato, l’incentivo di comportamento è quello di complicare la dinamica delle contese. O quanto meno non è quello di semplificarle. In Italia, in proporzione, costa meno affrontare una causa di grande valore che una di valore modesto: da dati della Commissione Ue emerge che una causa civile quattro volte più piccola comporta costi di difesa, in proporzione al valore della causa, quattro volte maggiori. In Germania, dove gli onorari sono determinati a forfait, questa sproporzione si riduce della metà. Ciò significa che in Italia una causa civile di modesta importanza si svolge con un grado di complicazione, di lavoro professionale e impiego di risorse pubbliche vicino a quello di una causa in cui sono in gioco somme rilevanti.
E questa è la conseguenza di una formula economicamente irrazionale di determinazione delle parcelle che, oltre a dare luogo a opacità, concorre non poco alla congestione della giustizia. Se gli onorari sono a forfait, i preventivi di spesa sono possibili, così come i confronti tra le offerte di vari professionisti. In questo modo, i prezzi diventano segnali di qualità. E l’avvocato non ha incentivo ad assecondare tattiche dilatorie, né tanto meno a rendere il fascicolo più carico dello stretto necessario, perché comunque sia il compenso resta inalterato. Imporre parcelle di importo anche non completamente libero, ma forfettario, risolverebbe i problemi di concorrenza nel mercato dei servizi legali. E alleggerirebbe non poco anche la congestione della giustizia civile. Sarebbe una riforma a costo zero con vantaggi economici notevoli.
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