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Ordine Psicologi si piega all’Antitrust: finalmente!

Finalmente una piccola buona notizia: ricordate l’istruttoria che l’Antitrust aveva aperto contro l’Ordine degli Psicologi, a causa della presenza nel cosiddetto “codice deontologico” (ma de che’?, ndr) d’una norma che obbligava gli psicologi a lavorare per “tariffe minime”,  garantendo infiniti privilegi all’ordine professionale ed infiniti svantaggi ai consumatori?

Beh, in  questi giorni l’ordine degli psicologi s’e’ dovuto adeguare e cancellare questa norma.

ANTITRUST: CANCELLATE LE TARIFFE MINIME PER GLI PSICOLOGI

Roma, 11 gen. (Adnkronos) – L’Ordine degli Psicologi cancellera’ dal Codice deontologico ogni riferimento alle tariffe minime. E’ il risultato ottenuto dall’Antitrust, che ha accettato, rendendoli vincolanti, gli impegni presentati dal Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi per chiudere l’istruttoria avviata il 14 maggio 2009.

L’Antitrust aveva contestato al Consiglio Nazionale una possibile intesa restrittiva della concorrenza in quanto le previsioni deontologiche erano in grado di uniformare i prezzi delle prestazioni professionali. Il Codice prevedeva infatti che i compensi dovessero essere adeguati all’importanza dell’opera e al decoro della professione, rinviando al Testo unico della tariffa professionale quale parametro per la valutazione della misura dei compensi stessi. Il mancato rispetto del decoro professionale, al quale venivano dunque ancorate le tariffe, era inoltre suscettibile di azione disciplinare.

Grazie alle misure proposte dall’Ordine il nuovo testo del Codice ribadisce il principio della libera pattuizione del compenso tra le parti nel momento iniziale del rapporto ed elimina il riferimento al decoro quale criterio cui parametrare la tariffa. Viene inoltre cancellato ogni riferimento al Testo unico e, di conseguenza, anche la possibilita’ che possa essere utilizzato quale parametro della decorosita’ della tariffa praticata dallo psicologo, nonche’ come possibile fonte di responsabilita’ disciplinare. Secondo l’Antitrust gli impegni proposti eliminano le preoccupazioni di carattere concorrenziale all’origine dell’istruttoria e sono in linea con le indicazioni contenute nell’indagine conoscitiva sugli Ordini professionali.

http://www.libero-news.it/regioneespanso.jsp?id=324929

Antitrust apre nuova istruttoria contro l’Ordine degli Avvocati

Nuova prevaricazione degli ordini professionali, stavolta di quello degli avvocati, contro un piccolo studio legale di Brescia, colpevole, secondo l’Ordine, di “non rispettare il codice deontologico”.
Come? Offendo una prima consulenza gratuita.

Ovviamente questo blog sta dalla parte dello studio legale “ribelle”.
Forza ragazzi!
Pubblichiamo questo articolo da Chicago-blog.it

PRIMA CONSULENZA GRATUITA

di Filippo Cavazzoni

L’Antitrust ha aperto nei giorni scorsi una istruttoria su alcuni fatti che hanno riguardato l’Ordine degli avvocati di Brescia. Nello specifico, tale Ordine avrebbe “censurato” l’iniziativa di alcuni avvocati che hanno dato vita all’A.L.T. (Assistenza legale per tutti). Il “reato” compiuto da questi professionisti: essersi comportati in maniera “non conforme a correttezza e decoro”. Come? La condotta contestata consiste

nell’aver aperto in Milano, viale Abruzzi 67, sotto la suggestiva insegna A.L.T. Assistenza legale per tutti, un ufficio direttamente affacciato sulla via pubblica alla cui porta di ingresso è applicata una scritta, a caratteri vistosi, recante l’indicazione ‘Prima Consulenza Gratuita’.

Questo fatto violerebbe il codice deontologico dell’Ordine. Va detto che a seguito del decreto Bersani alcune norme riguardanti gli avvocati sono mutate. Innazitutto, sono state abrogate tutte le limitazioni riguardanti i divieti di pubblicità (anche riferiti alle caratteristiche del servizio offerto). Inoltre, è stato tolto l’obbligo di sottostare a tariffe fisse o minime. A seguito di queste disposizioni, l’Ordine ha mutato il proprio codice deontologico. Ma ugualmente la condotta dei promotori dell’A.L.T. violerebbe le sue norme.
In sostanza, per l’Ordine il problema riguarderebbe tre profili:
a) La violazione del divieto di accaparramento di clientela previsto dall’art. 19 del codice deontologico forense;
b) le modalità con cui il servizio viene prestato (ovvero, la gratuità della prima consulenza);
c) Le modalità con cui il servizio viene pubblicizzato.
Naturalmente, gli ultimi due punti sono legati al primo (o meglio, i punti b) e c) produrrebbero la violazione del punto a). Per l’Ordine non va bene che sul negozio/studio campeggi la scritta “Prima consulenza gratuita”, e che l’ufficio sia affacciato direttamente su una pubblica via.

E’ allora evidente come l’Ordine imponga vistose limitazioni alla concorrenza nel settore, vietando la libera determinazione del compenso, delle modalità con cui pubblicizzare i propri servizi professionali, e di dove stabilire fisicamente la collocazione dei propri uffici. Vedremo quale sarà l’esito dell’istruttoria…

L’articolo originale: http://www.chicago-blog.it/index.php/2009/07/prima-consulenza-gratuita/

NewsFood.com: l’Antitrust avvia due istruttorie contro ordini professionali

Ogni tanto (anche se raramente) anche l’Antitrust (Agenzia Garante della Concorrenza e del Mercato, Agcm) fa il proprio dovere e cerca d’arginare lo strapotere e l’arroganza antidemocratica degli ordini professionali.

Ecco una piccola buona notizia: l’Antitrust ha aperto due istruttorie, ossia due procedimenti di raccolta dei dati relativi alla presunta irregolarita’ avvenuta, nei confronti rispettivamente dell’Ordine dei Geologi e dell’Ordine degli Psicologi.

L’accusa? A quanto pare i due albi avrebbero uniformato i loro prezzi per guadagnare piu’ soldi e quindi uccidere la concorrenza e il diritto per i cittadini di scegliere il professionista che costa meno.

Ce ne parle NewsFood.com:

Nei confronti dell’ordine dei geologi e dell’ordine degli psicologi

Ordini professionali, l’Antitrust avvia due istruttorie per possibili intese restrittive della concorrenza
I codici deontologici potrebbero aver reso vincolanto le tariffe decise dagli Ordini uniformando i prezzi delle prestazioni professionali

© AGCM.it - 29/05/2009

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha deciso di avviare due distinte istruttorie nei confronti del Consiglio Nazionale dei Geologi e del Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi, per accertare se, attraverso le disposizioni contenute nei Codici deontologici tese ad uniformare il prezzo delle prestazioni professionali, abbiano violato le norme a tutela della concorrenza.

Le istruttorie, avviate anche alla luce della recente indagine conoscitiva dell’Antitrust sullo stato del recepimento dei principi di concorrenza nei servizi professionali, dovranno valutare se le disposizioni deontologiche, attraverso il rinvio alle tariffe professionali come parametro del decoro nella determinazione del compenso, rafforzato dallo strumento sanzionatorio, costituiscano intese restrittive della concorrenza.

In particolare:

IL CODICE DEONTOLOGICO DEI GEOLOGI prevede, nella versione vigente approvata nel dicembre 2006, per quanto riguarda la determinazione del compenso professionale, che “la tariffa professionale determinativa soltanto dei minimi compensativi dell’attività professionale del geologo esercitata nelle varie forme, costituisce legittimo elemento di riferimento ai fini della tutela della dignità professionale del singolo geologo e della categoria, nonché della qualità delle prestazioni, fino all’emanazione di nuova tariffa articolata in parametri superiori ai minimi”. L’art. 18 sancisce inoltre che, “a garanzia della qualità delle prestazioni ed ai sensi dell’art. 2233, comma 2, Codice Civile il geologo che esercita attività professionale nelle varie forme – individuale, societaria o associata – deve sempre commisurare la propria parcella all’importanza della prestazione ed al decoro professionale. L’Ordine vigila sull’osservanza dell’art. 2233, comma 2, c.c. che costituisce obbligo deontologico la cui violazione determina l’instaurazione di procedimento disciplinare”.

IL CODICE DEONTOLOGICO DEGLI PSICOLOGI dispone che, nella fase iniziale del rapporto con l’utente, lo psicologo pattuisce “quanto attiene al compenso professionale. In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all’importanza dell’opera e al decoro della professione”. Il testo unico della tariffa professionale degli psicologi, allegato al codice, rappresenta il parametro per la valutazione della misura del compenso richiesto. Lo stesso codice prevede che l’inosservanza dei precetti stabiliti e ogni azione od omissione comunque contrarie al decoro, alla dignità ed al corretto esercizio della professione, sono punite secondo le procedure stabilite dal Regolamento disciplinare.

Secondo l’Autorità, con le disposizioni dei due Codici citate, potrebbero reintrodursi nell’ordinamento minimi tariffari di fatto inderogabili contrariamente a quanto stabilito dalla legge.

http://www.newsfood.com/q/7c7dc19f/ordini-professionali-lantitrust-avvia-due-istruttorie-per-possibili-intese-restrittive-della-concorrenza/


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