Finalmente una buona notizia: il leader del PD, Pierluigi Bersani, ha presentato 6 proposte d’orientamento liberale come obiettivi organici e fondamentali del Partito Democratico per i prossimi anni. Si tratta d’una specie di continuazione delle mitiche “lenzuolate” di liberalizzazioni lanciate dallo stesso Bersani quand’era ministro dello sviluppo economico nel luglio 2006.
Tra le proposte, ce n’e’ una che riguarda gli ordini professionali. Ne riportiamo il testo.
PROFESSIONI:MODERNIZZAZIONE E QUALIFICAZIONE DEGLI ORDINI E SOSTEGNO ALL’ACCESSO DELLE NUOVE GENERAZIONI

Obiettivo: portare a compimento la riforma organica del sistema delle professioni intellettuali dopo quindici anni di sterile dibattito parlamentare.
Proposta: le disposizioni contenute nell’emendamento puntano a
1) modernizzare il ruolo e l’assetto degli ordini professionali per qualificare l’esercizio delle professioni, assicurare gli obblighi di corretta e trasparente informazione agli utenti, la concorrenza e la credibilità della professione nonché a tutelare l’Interesse pubblico risolvendo situazioni di conflitto;
2) garantire pari opportunità alle giovani generazioni attraverso l’accorciamento della distanza tra le fasi di studio, tirocinio (retribuito e massimo di 12 mesi) ed accesso all’esercizio effettivo della professione, l’eliminazione di qualunque requisito di età o anzianità di esercizio nell’accesso alle cariche elettive degli organi nazionali e territoriali degli ordini e infine la previsione di sostegni e borse di studio per giovani professionisti in situazioni di disagio economico;
3) riconoscere le libere associazioni costituite su base volontaria e senza diritto di esclusiva tra professionisti (sono circa 3 milioni) che svolgono attività non regolamentate in ordini, attribuendo ad esse anche compiti di qualificazione professionale. Viene infine prevista l’equiparazione delle professioni intellettuali al settore dei servizi ai fini del riconoscimento delle misure (comunitarie e nazionali) di sostegno economico per lo sviluppo dell’occupazione e degli investimenti con particolare riferimento ai giovani.
A.S. 2228
Dopo l’articolo 44, inserire il seguente:
Articolo 44- bis
(Riordino dell’accesso e dell’esercizio delle professioni intellettuali e riorganizzazione degli ordini professionali)
1. Il presente articolo è finalizzato al riordino della disciplina delle professioni intellettuali allo scopo di modernizzare e qualificare l’esercizio delle professioni, garantire la qualità del servizio professionale, tutelare il consumatore alla scelta informata del professionista, assicurare pari opportunità per i giovani nei primi anni di attività, favorire l’accesso delle giovani generazioni. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli esercenti le professioni sanitarie e infermieristiche.
2. L’esercizio, anche in forma societaria e cooperativa, dell’attività professionale è libero in conformità al diritto comunitario, senza vincoli di predeterminazione numerica, ad eccezione delle attività caratterizzate dall’esercizio di funzioni pubbliche o dall’esistenza di uno specifico interesse generale, per una migliore tutela della domanda di utenza. Possono essere costituite reti di professionisti anche multidisciplinari, in forma di associazioni temporanee, per eseguire in comune opere e mandati professionali.
3. La legge dello Stato stabilisce quando l’esercizio dell’attività professionale, anche per lo svolgimento di singole attività, è subordinato all’Iscrizione ad appositi elenchi od albi, individua, sulla base degli interessi pubblici meritevoli di tutela, le professioni intellettuali da disciplinare attraverso il ricorso ad ordini, albi o collegi professionali, in modo tale che ne derivi, preferibilmente su base concertata e volontaria, una riduzione, anche mediante accorpamento, di quelli già previsti dalla legislazione vigente, attribuendo, quando ci si trovi in presenza di una rilevante asimmetria informativa e cognitiva fra utente e professionista, alle singole professioni regolamentate le attività riservate necessarie per la tutela di diritti costituzionalmente garantiti e per il perseguimento di finalità primarie di interesse generale.
4. Gli ordini professionali sono strutturati ed articolati in organi centrali e periferici, ferma restando l’abilitazione all’esercizio per l’intero territorio nazionale e fatte salve le limitazioni volte a garantire l’adempimento di funzioni pubbliche
5. L’esame di Stato è obbligatorio per le professioni il cui esercizio può incidere su diritti costituzionalmente garantiti o riguardanti interessi generali meritevoli di specifica tutela, secondo criteri di adeguatezza e proporzionalità e deve assicurare l’uniforme valutazione dei candidati e l’abilitazione su base nazionale. Le commissioni giudicatrici sono composte secondo regole di imparzialità e di adeguata qualificazione professionale e la presenza di membri appartenenti agli ordini professionali o da questi designati effettivi e supplenti non può essere superiore alla metà dei componenti.
6. Il tirocinio professionale è limitato al periodo necessario a garantire l’effettiva acquisizione dei fondamenti tecnici, pratici e deontologici della professione e comunque non può essere di durata superiore a dodici mesi. Durante il periodo di tirocinio è riconosciuto, oltre al rimborso delle spese, un compenso commisurato all’apporto professionale prestato ovvero un compenso idoneo convenzionalmente pattuito.
7. La legge statale stabilisce a) il raccordo tra i titoli di studio universitari e di scuola secondaria e l’abilitazione all’esercizio della professione, garantendo anche i casi di accesso diretto alle sezioni degli ordini, albi e collegi corrispondenti ai diversi livelli di titoli di studio medesimi attraverso esami e corsi specialistici abilitanti. b) forme alternative o integrative di tirocinio a carattere pratico, tenendo conto delle singole tipologie professionali, ovvero mediante corsi di formazione promossi o organizzati dai rispettivi ordini professionali o da università o da pubbliche istituzioni purché strutturati in modo teoricopratico, la possibilità di effettuare parzialmente il tirocinio contemporaneamente all’ultima fase degli studi necessari per il conseguimento di ciascun titolo di studio ovvero all’estero. 8. Gli statuti degli ordini professionali devono:
a) fissare criteri e procedure di adozione di un codice deontologico finalizzato a garantire al cliente il diritto ad una qualificata, corretta e seria prestazione professionale nonché a un’adeguata informazione sui contenuti e le modalità di esercizio della professione e su situazioni di conflitto, anche potenziale, di interesse, a tutelare l’interesse pubblico al corretto esercizio della professione e gli interessi pubblici comunque coinvolti in tale esercizio, ad assicurare la credibilità della professione nonché a garantire la concorrenza;
b) disciplinare su base democratica tutti i meccanismi elettorali per la nomina alle relative cariche e l’elettorato attivo e passivo degli iscritti senza alcuna limitazione di età e in modo da assicurare le pari opportunità di genere, nonché in modo idoneo a garantire la trasparenza delle procedure, la rappresentanza presso gli organi nazionali e territoriali anche delle eventuali sezioni e la tutela delle minoranze, l’individuazione dei casi di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza, la durata temporanea delle cariche e la limitata rinnovabilità così da non superare il massimo di sei anni, nonché la separazione tra organi di amministrazione e gestione e organi di vigilanza e controllo sui bilanci, nonchè poteri disciplinari;
c) stabilire come compiti essenziali degli ordini professionali l’aggiornamento e la qualificazione tecnico-professionale dei propri iscritti, tendenzialmente a carattere gratuito, comunque, nel rispetto dei principi di pari opportunità e non discriminazione, nonché la verifica del rispetto degli obblighi di aggiornamento da parte dei professionisti iscritti e degli obblighi di informazione agli utenti, l’adozione di iniziative rivolte ad agevolare, anche mediante borse di studio, l’Ingresso nella professione di giovani meritevoli ma in situazioni di disagio economico, l’erogazione di contributi per l’Iniziale avvio e il rimborso del costo dell’assicurazione obbligatoria; comprendere fra tali compiti la collocazione presso studi professionali di giovani non in grado di individuare il professionista per il praticantato e l’organizzazione di corsi integrativi;
d) prevedere i casi di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile del singolo professionista ovvero della società professionale, con un massimale adeguato al livello di rischio di causazione di danni nell’esercizio dell’attività professionale ai fini dell’effettivo risarcimento del danno, pure in caso di attività svolta da dipendenti professionisti.
9. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, gli statuti degli ordini professionali si adeguano alla disciplina di cui al comma 8 ed entro i successivi sei mesi ciascun ordine provvede ad indire le elezioni dei nuovi organi statutari nazionali e locali.
10. La costituzione di associazioni, aventi natura privatistica e senza fini di lucro, su base volontaria tra professionisti che svolgono attività professionale omogenea e non soggetta all’Iscrizione obbligatoria in elenchi e albi è libera. La partecipazione all’associazione non comporta alcun diritto di esclusiva.
11. Le associazioni professionali possono essere riconosciute attraverso l’Iscrizione in apposito registro istituito e tenuto dal Ministero competente di concerto con il Ministero dello sviluppo economico. Ai fini della registrazione e senza determinare sovrapposizioni con le professioni organizzate in ordini, le associazioni devono garantire la precisa identificazione delle attività professionali cui l’associazione si riferisce, l’adeguata diffusione e rappresentanza territoriale, l’esistenza di una struttura organizzativa e tecnico-scientifica tale da assicurare i livelli di qualificazione professionale e la costante verifica di professionalità per gli iscritti, la trasparenza degli assetti organizzativi, l’osservanza di princìpi deontologici secondo un codice etico elaborato dall’associazione; la previsione di idonee forme assicurative per la responsabilità da danni cagionati nell’esercizio della professione, una disciplina degli organi associativi su base democratica.
12. Le associazioni registrate possono rilasciare attestati di competenza riguardanti la qualificazione professionale, tecnico-scientifica e le relative specializzazioni, assicurando che tali attestati siano preceduti da una verifica di carattere oggettivo e abbiano un limite temporale di durata.
13. Dai provvedimenti che riconoscono misure di agevolazione o di incentivo previste dalla normativa comunitaria e nazionale per il settore dei servizi e dirette a favorire lo sviluppo dell’occupazione e gli investimenti, con particolare riferimento ai giovani e ai primi anni di esercizio dell’attività professionale, non possono essere esclusi gli esercenti attività professionali.
14. Sono fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 2 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con legge 4 agosto 2006, n.248
http://www.partitodemocratico.it/dettaglio/102275/sfida_al_governo
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